Ai sensi dell'art. 4, c. 1 L. 300/1970, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; per installarli è necessario un accordo collettivo stipulato dalle RSA/RSU o dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di questo accordo, l'art. 4 consente che gli impianti possano essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Con l'interpello 3/2019 il Ministero del Lavoro, in caso di omesso riscontro della richiesta di autorizzazione da parte dell'ITL, ha escluso la possibilità di applicare la fattispecie del silenzio-assenso, in considerazione delle disposizioni della L. 241/1990 secondo cui il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.
Nello specifico, veniva chiesto al Ministero se il silenzio dell'organo amministrativo adito, in relazione all'istanza di autorizzazione, potesse essere considerato un assenso tacito all'istanza medesima, in virtù del quale l'impresa possa procedere all'installazione degli impianti richiesti. A detta del Ministero, la formulazione dell'art. 4, c. 1 L. 300/1970 non consente...