Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Giugno 2025
Videosorveglianza, istanza unica di autorizzazione per più Province
Imprese con più unità produttive site in Province diverse, ma facenti capo a un solo ITL: istanza di autorizzazione unica per impianti di videosorveglianza o di altri strumenti dai quali può derivare controllo a distanza del lavoratore.
Per l'installazione e l'uso di impianti di videosorveglianza o di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza del lavoratore, le imprese con più unità produttive site in Province diverse ma facenti capo, per competenza territoriale, a un solo ITL competente per più Province, possono presentare allo stesso Ufficio una sola istanza di autorizzazione ex art. 4 L. 300/1970. È quanto ha spiegato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 26.05.2025, n. 4757, a ulteriore chiarimento delle indicazioni operative fornite con la circolare INL 14.04.2023, n. 2572.In base all'art. 4, c. 1 L. 300/1970, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di altri sistemi potenzialmente in grado di controllare a distanza il lavoratore è consentito solo:- in presenza di esigenze organizzative e produttive (ad esempio, impiego di macchinari e impianti che necessitano di continuo monitoraggio; controllo video della qualità di prodotto / processo; impianti che richiedono frequenti interventi di manutenzione urgente);- per la sicurezza del lavoro (ad esempio, necessità di garantire un rapido intervento delle squadre di soccorso in caso di infortunio; svolgimento di attività particolarmente pericolose o impiego di materiali nocivi; lavoratori che operano in luoghi isolati); - per la tutela del patrimonio aziendale (ad esempio, intromissioni o furti denunciati; presenza di componenti o beni immateriali di elevato valore intrinseco; presenza di aree aziendali...