Diritto privato, commerciale e amministrativo
22 Novembre 2025
Videosorveglianza, necessaria coerenza tra conformità e utilizzo
Negli esercizi commerciali che adottano un sistema di videosorveglianza anche la sola visione in diretta delle immagini comporta adempimenti e attenzioni alle specifiche finalità di utilizzo.
L’esercente che decide di installare nel proprio locale un impianto di videosorveglianza che riprende altresì i dipendenti deve affrontare una serie di adempimenti tutt’altro che formali. Infatti, anche quando non vengono effettuate registrazioni, il semplice accesso in tempo reale alle immagini (ad esempio, da smartphone) costituisce trattamento di dati personali (a maggior ragione se avviene attraverso Internet) e richiede il rispetto integrale delle norme in materia di protezione dei dati, nonché quelle a tutela dei lavoratori.Il Garante per la privacy, con il provvedimento 11.09.2025, n. 493, ha ribadito che la visione da remoto delle immagini inquadranti avventori o dipendenti non è un’operazione neutra. Si tratta a pieno titolo di un trattamento di dati personali che impone l’osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dall’art. 5 del GDPR, oltre agli obblighi informativi verso gli interessati.Il caso trae origine da un sopralluogo della Questura di Lecco in un bar dotato di telecamere. In seguito alle dichiarazioni rese dal Titolare del sistema, emergeva che le immagini venivano visualizzate in diretta su cellulare e che la principale finalità era il “controllo dei dipendenti addetti”. Sorvolando sull’affermazione del Titolare, in palese contrasto con la normativa sulla privacy, risultava mancante anche la relativa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente di zona, o meglio, la preventiva...