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Lavoro 24 Aprile 2020

Videosorveglianza: servono accordo sindacale o autorizzazione ITL

La Corte di Cassazione ha confermato che non è sufficiente il consenso espresso dai lavoratori per evitare responsabilità penali al datore di lavoro che ha evitato gli altri adempimenti.

Con sentenza del 2019, il Tribunale di Lanciano condannava il titolare di un'azienda alla pena di 3.000 euro di ammenda per non aver rispettato quanto previsto dall'art. 4, L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), installando un sistema di videosorveglianza idoneo anche a controllare l'attività dei dipendenti, senza un accordo con le rappresentanze sindacali. Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato. Il Tribunale si sarebbe limitato a una formale e astratta affermazione di principi giurisprudenziali, senza esaminare la vicenda concreta, né la documentazione versata in atti (nello specifico: l'accordo formale sottoscritto dal ricorrente con i dipendenti nel luglio 2014; l'istanza di annullamento in autotutela del verbale di accertamento e prescrizione del dicembre 2014; le trascrizioni delle deposizioni rese dalle dipendenti nel corso del giudizio di primo grado). Nell'esaminare il caso, gli Ermellini hanno premesso che la vicenda “è emersa nel giudizio con caratteri del tutto pacifici, richiamati nella sentenza e non contestati dall'imputato”: è stato acclarato, infatti, che il datore di lavoro e titolare di un negozio nel 2014 aveva installato un impianto di videosorveglianza in difetto delle condizioni di cui al citato art. 4 L. 300/1970, ma previo accordo scritto con i dipendenti. Ciò, però, non ha impedito alla Suprema...

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