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Diritto del lavoro e legislazione sociale 06 Ottobre 2026

Videoterminalisti: chiarimenti ministeriali

Sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza ai c.d. “videoterminalisti” il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti con l’interpello 24.09.2026, n. 3.

In data 24.09.2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto a 2 quesiti proposti da USB Lavoro Privato con riferimento agli agenti di stazione della metropolitana di Napoli.Più in particolare è stato chiesto:- se, in relazione alle mansioni svolte, possano essere qualificati come “videoterminalisti”, con conseguente applicazione della relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresi i rischi da uso prolungato degli schermi, le pause e le visite mediche;- se agli stessi agenti che operano all’interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debbano essere applicate le previsioni dell’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali (3 metri), cubatura (10 mc/lavoratore) e superficie (2,00 mq/lavoratore).Definizione di videoterminalisti - Ai sensi dell’art. 173, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008, rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175.Per la Commissione, dunque, la valutazione deve basarsi su un criterio riferito alle concrete modalità e alla durata effettiva di utilizzo del videoterminale: nel caso in cui tali condizioni siano soddisfatte, infatti, la specifica normativa sui videoterminali trova applicazione...

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