Volendo, una volta tanto, parlare di “pari opportunità al maschile”, vale la pena richiamare 2 norme del nostro sistema giuslavoristico che appaiono discriminatorie nei confronti degli uomini, in quanto poste a esclusivo beneficio delle donne.
Tali norme sono:
l’art. 35 D.Lgs. 198/2006 che dispone la nullità del licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio nel lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di pubblicazione sino a un anno dopo la celebrazione delle nozze;
l’art. 54 D.Lgs. 151/2001 che vieta il licenziamento della lavoratrice madre nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno del bambino.
Il recente D.Lgs. 105/2022 ha fatto cadere il secondo “tabù”, estendendo al lavoratore padre la medesima tutela prevista per la madre, facendola però decorrere dal primo giorno di fruizione del nuovo congedo di paternità obbligatorio.
Ovviamente, rispetto a tale divieto vigono le medesime eccezioni previste per la lavoratrice madre, vale a dire:
scadenza del contratto a tempo determinato o ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto;
colpa grave;
cessazione dell’attività aziendale;
esito negativo del patto di prova.
Al di fuori di queste ipotesi, il licenziamento comminato è da considerarsi nullo e ha come conseguenze fondamentali:
la reintegrazione del lavoratore nel posto...