La disciplina delle plusvalenze immobiliari derivanti da interventi agevolati con il superbonus, introdotta dall'art. 1, c. 64 L. 30.12.2023, n. 213 mediante l'inserimento della lett. b-bis) all'art. 67, c. 1 TUIR, talora fa emergere dubbi operativi in sede di adempimento dichiarativo. Il punto è l’alternatività tra imposta sostitutiva al 26% e tassazione ordinaria, alternatività che tuttavia non può essere gestita ad avvenuta cessione, valutando in sede di dichiarazione quale sia la più conveniente. In altri termini, non è possibile “optare” per la sostitutiva attraverso il Mod. Redditi. In premessa si ricorda che la norma assoggetta a tassazione le cessioni a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati effettuati interventi rientranti nel perimetro dell'art. 119 del Decreto Rilancio, conclusi da non più di 10 anni all'atto del trasferimento, qualora non ricorrano le fattispecie di esclusione previste per gli immobili acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo richiesto. Sul piano della liquidazione delle imposte dovute, l'art. 1, c. 66 L. 30.12.2023, n. 213 richiama espressamente la facoltà di avvalersi dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Tale meccanismo è disciplinato dall'art. 1, c. 496 L. 23.12.2005, n. 266, che prevede l'applicazione di un'aliquota fissa pari al 26%. Tuttavia, la fruizione di tale regime agevolato è subordinata a una procedura non derogabile: la richiesta deve essere...