Diritto privato, commerciale e amministrativo
22 Dicembre 2025
Violazione del codice della strada: esistenza dello stato di necessità
In tema di circolazione stradale, lo stato di necessità è configurabile solo quando sia provato un pericolo attuale e imminente di grave danno alla persona e l'impossibilità di fronteggiarlo con condotte alternative lecite e proporzionate.
Nel caso in esame, ha deposto, in senso sfavorevole all'esimente, l'aver diretto il veicolo verso luogo privo di pronto soccorso anziché verso il presidio più vicino. Confermata la multa nei confronti del conducente, che aveva effettuato un sorpasso a ridosso di un incrocio. È stato, pertanto, escluso lo stato di necessità invocato in relazione ai dolori al petto sofferti dal passeggero, in assenza di prove in merito ad un imminente pericolo di vita per il passeggero stesso. Lo ha confermato la Cassazione civile sez. II, 24.11.2025, n. 30833. Un soggetto aveva opposto avanti al Giudice di Pace il verbale di accertamento della violazione dell'art. 148, c. 12 e 16 CdS, contestatagli per aver sorpassato un altro veicolo in prossimità di un'intersezione. L'opponente aveva rilevato di essersi trovato in stato di necessità perché la persona che egli trasportava aveva accusato un malore ed aveva bisogno di cure mediche urgenti.Il Giudice di Pace aveva accolto parzialmente l'opposizione, solo riducendo la sanzione irrogata. Proposto appello, il Tribunale lo aveva respinto sulle seguenti considerazioni: - non sussistevano elementi di riscontro in ordine all'invocata esimente dello stato di necessità, ex art. 4 L. 689/1981 e art. 54 c.p., perché la certificazione del Pronto Soccorso allegata riportava solo che "il paziente riferisce dolore epigastrico"; si trattava di sintomi che, non essendo supportati da altri, non permettevano una valutazione di gravità nei termini...