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Diritto 13 Maggio 2022

Violazione di legge o vizio di motivazione?

La corretta individuazione dei motivi di ricorso per cassazione rappresenta un passaggio essenziale, soprattutto ai fini della stessa ammissibilità del ricorso finalizzato al vaglio di legittimità.

La VI Sez. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza 29.04.2022, n. 13557, interviene in maniera decisa ed altrettanto chiara, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione in cui non siano rispettate le regole che presiedono alle condizioni di esperibilità di tale tipologia di giudizio. Nella pronuncia in commento, emerge come non sempre vi sia piena contezza di quelli che sono gli strumenti (il loro corretto utilizzo), che l’ordinamento mette a disposizione per esperire l’esercizio della difesa del contribuente, il quale, se risulta soccombente, è destinato a essere irrimediabilmente gravato degli esiti di un'eventuale inammissibilità del ricorso proposto. Nella casistica esaminata, la difesa di parte-contribuente risultava avere impropriamente sollecitato una revisione nel merito rispetto alle conclusioni espresse nei precedenti gradi di giudizio, con particolare riferimento alle conclusioni espresse dalla C.T.R. competente per l’appello: si tratta di un'evenienza che, come è ampiamente noto, risulta evidentemente inibita ai giudici di legittimità, cui pertengono ben altri compiti ed incombenze in ordine a tale tipologia di giudizio. Difatti, è noto che il ricorso per cassazione attribuisce ai giudici di legittimità, non tanto il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza...

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