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Diritto 27 Ottobre 2022

Violazioni non definitivamente approvate e appalti

La stazione appaltante pubblica può escludere le imprese che hanno commesso violazioni tributarie anche non definitive, se queste sono superiori al 10% del valore dell’appalto e comunque a € 35.000.

La tormentata vicenda delle violazioni non definitivamente accertate, in relazione alla partecipazione agli appalti (art. 80 del Codice degli appalti), si arricchisce di un altro tassello.
Ci riferiamo al Decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.10.2022, n. 239), che individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalle gare di appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
L’insidiosissima norma contenuta nel Codice assegna ai funzionari pubblici il potere di escludere dalle gare gli operatori che hanno commesso violazioni tributarie definitivamente accertate, ma anche, e per di più in via discrezionale, il delicato potere di escludere dalle gare gli operatori responsabili (se così si può dire) di violazioni non definitivamente accertate.
La norma contenuta nel Codice è figlia del recepimento di direttive europee, ma la normativa italiana è stata particolarmente rigorosa nell’obbligare le stazioni appaltanti pubbliche a valutare anche dette violazioni non definitivamente accertate.

Il decreto qualifica come “grave violazione” l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi in seguito a controllo e liquidazione, nonché da cartelle di pagamento oggetto di comunicazioni di irregolarità.
La soglia di gravità è fissata nella misura pari o superiore al 10% del valore dell'appalto con un minimo di 35.000 euro. Segnaliamo che la norma primaria che ha delegato il Ministero alla predisposizione del decreto indicava una soglia minima di almeno 35.000 euro.
La violazione grave non definitivamente accertata presuppone la scadenza dei termini per il pagamento e la pendenza di un ricorso. La sentenza favorevole, ma anche una sospensione giurisdizionale o amministrativa, consentono di non tenere conto delle violazioni.

La norma, fin dalla sua introduzione, ha destato allarme in relazione alla facilità con cui l’Amministrazione Finanziaria produce atti impositivi, in molti casi infondati, ma anche per l’assegnazione a funzionari di altre Amministrazioni della responsabilità di valutare la fondatezza dei contenziosi in essere.
Il risultato, facilmente prevedibile, è il proliferare delle esclusioni (e quindi dei contenziosi) perché di fronte all’incertezza qualunque funzionario pubblico tende, comprensibilmente, a tutelare sé stesso e quindi valutare come gravi anche situazione derivanti da strafalcioni dell’Amministrazione Finanziaria.
Parrebbe che la ratio di tale disciplina sia quella di impedire la concorrenza sleale di soggetti che omettono il pagamento delle imposte e tasse, nonché tutelare l’affidabilità e la solvibilità del contraente affidatario.
Nel decreto non è stata disciplinata la facoltà accordata dal Codice alle imprese di impegnarsi in modo vincolante a pagare le imposte dovute. Il decreto appare timido anche in relazione alla precisazione del perimetro delle imposte e tasse coinvolte, e nella definizione della soglia minima.