Il D.Lgs. 12.07.2024, n. 103 introduce, all’art. 6, la previsione di un terzo genus di “diffida” (oltre quella ad adempiere ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 e quella accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 D.Lgs. 124/2004) volta a sensibilizzare la regolarizzazione di talune violazioni sanabili che non impattano in modo sostanziale sul rapporto di lavoro con un “invito” ad eliminarle, senza alcuna sanzione, entro un termine di 20 giorni dalla data di notificazione. Facendo seguito alle prime indicazioni operative fornite con nota n. 1357/2024, con la successiva nota 17.09.2024, n. 6774, l’INL ha fornito una lista delle violazioni più ricorrenti che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida.Requisiti per ammissione alla diffida amministrativa - Come previsto dall’art. 6, c. 1 D.Lgs. 103/2024 la diffida amministrativa si sostanzia in un provvedimento che può essere attivato nel caso in cui si accerti l’esistenza di violazioni aventi le seguenti caratteristiche: - sono state commesse per la prima volta nell'arco di un quinquennio;- sono qualificabili come “sanabili” come meglio dettagliato di seguito.In presenza delle suddette condizioni, l’organo di controllo incaricato diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della...