Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Febbraio 2024
Visita preventiva e assenza per malattia
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello in materia di salute e sicurezza n. 1/2024, ha chiarito quando sottoporre a visita medica il dipendente assente per più di 60 giorni per malattia.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 6.02.2024 il primo interpello con il quale interviene rispetto all’obbligo, previsto dal D.Lgs. 81/2008, di sottoporre a visita medica dopo essere stati assenti per più di 60 giorni per malattia nel caso in cui il soggetto non è esposto ad alcun rischio.
L’art. 41, c. 2, lett. e-ter) D.Lgs. 81/2008 prevede, con riferimento alla sorveglianza sanitaria: “la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”.
Con riferimento a questa prescrizione l’Università degli Studi di Milano, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di videoterminali), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia”.
La commissione del Ministero del Lavoro ricorda che la sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela...