Visite mediche di controllo: un quadro riepilogativo
Stanti le importanti novità in materia di malattia operative da marzo, in relazione all’esposizione UniEmens e alle nuove funzionalità Smart Task, si propone un riepilogo delle modalità di richiesta delle visite e delle eventuali conseguenze nel caso di assenza o rifiuto alla visita.
Richiesta di visita - Il lavoratore in malattia è obbligato a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro, rendendo noto il codice identificativo dell'attestato di malattia (PUC), inviato telematicamente all’Inps dal medico curante. Oltre a questo, il dipendente dovrà rendersi reperibile rispetto a eventuali accertamenti circa il suo stato di salute durante tutto il periodo di malattia (c.d. reperibilità), con conseguente obbligo di sottoporsi alla visita medica di controllo: egli dovrà, dunque, rimanere presso il domicilio prescritto nel certificato di malattia per tutte le giornate di prognosi indicate all'interno dello stesso (comprese domeniche e festivi) dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.Tali visite possono essere disposte d'ufficio dall'Istituto o richieste dal datore, a decorrere dal primo giorno di assenza per malattia indicato all'interno del certificato; il soggetto interessato potrà richiedere l'effettuazione della visita alla Sede Inps territorialmente competente del luogo in cui è domiciliato il lavoratore, con il solo limite di poterlo fare non più di una volta nell’arco della medesima giornata.A seguito di richiesta, l'Inps procede immediatamente alla comunicazione al medico preposto, il quale è obbligato a effettuare la visita entro il giorno stesso, per le richieste inviate e pervenute durante l'orario antimeridiano, ovvero entro il giorno successivo per quelle inviate e/o pervenute negli altri...