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Accertamento, riscossione e contenzioso 14 Ottobre 2026

Visto di conformità apposto da professionista non iscritto alla DRE

La Cassazione ha chiarito che il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista non ancora inserito nell’elenco dei soggetti abilitati presso la DRE non comporta automaticamente il disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.

Vicenda processuale - La controversia trae origine da alcuni atti di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva utilizzato in compensazione crediti Iva annuali e infrannuali, nonché un credito Irap.Secondo l’Ufficio, le compensazioni dovevano essere disconosciute poiché il visto di conformità era stato apposto da una professionista che, al momento del rilascio, non risultava ancora iscritta nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati presso la Direzione regionale delle Entrate. In un diverso caso veniva contestata addirittura l’assenza del visto.La contribuente impugnava gli atti ottenendone l’annullamento sia in primo sia in secondo grado.I giudici di merito evidenziavano come la professionista fosse comunque iscritta all’Albo dei dottori commercialisti, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e munita di idonea copertura assicurativa, ritenendo che la mancata tempestiva iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati integrasse un’irregolarità priva di effetti sulla spettanza sostanziale dei crediti.Soluzione della Corte - La V sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 1.10.2026, n. 26020, ha confermato l’impostazione dei giudici di merito, rigettando il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria.Secondo i giudici di legittimità, la funzione del visto di conformità consiste nell’assicurare un controllo preventivo sulla spettanza del credito attraverso l’intervento di un...

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