L’irregolare apposizione del visto di conformità non sempre determina il blocco del credito: per la Cassazione, accertata l’esistenza del credito, la compensazione resta ammessa, ma lo scarto telematico del modello F24 non vistato pone un problema pratico.
Come noto, l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione fiscale costituisce un adempimento necessario per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per importi superiori a 5.000 euro. In particolare, l’utilizzo può avvenire soltanto decorso il termine di 10 giorni dall’invio della dichiarazione vistata. Un recente intervento della Corte di Cassazione (ord. sez. V civile n. 26060/2026), tuttavia, analizzando il caso del visto di conformità irregolare, in quanto emesso da soggetto non ancora iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio, ammette la possibilità di compensazione del credito esistente e spettante. Nel caso trattato dai giudici di legittimità, una professionista, regolarmente iscritta all’Albo, munita di regolare polizza assicurativa e abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, al momento della presentazione della dichiarazione, non risultava ancora formalmente iscritta nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. L’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l’indebito utilizzo in compensazione di credito Iva, Ires e Irap per difetto del prescritto visto di conformità. Per dovere di cronaca, si segnala che, in un caso, veniva riscontrata anche l’assenza del visto. La società ricorrente sosteneva la tesi secondo cui, stante la presenza del visto, l’irregolarità, meramente formale, era stata sanata con la successiva...