Imposte dirette 21 Novembre 2025

Visto di conformità: il Consiglio di Stato chiude ai tributaristi

La sentenza che chiude ogni spiraglio per i tributaristi Lapet, confermando la riserva ai soli professionisti ordinistici quali commercialisti e consulenti del lavoro.

Il tema del visto di conformità torna nuovamente al centro dell'attenzione dopo la decisione del Consiglio di Stato del 17.11.2025. Una decisione che, di fatto, segue la linea già tracciata dalla Corte costituzionale e mette un punto fermo su una vicenda che da anni alimenta un confronto serrato tra professioni ordinistiche e associazioni di tributaristi. Il giudice amministrativo ha infatti confermato che l'attività di rilascio del visto resta strettamente riservata alle categorie abilitate per legge, vale a dire commercialisti e consulenti del lavoro. Una posizione netta, che non lascia spazio a interpretazioni estensive e che riprende diversi principi espressi dalla Consulta nella sentenza 23.07.2024, n. 144.

La questione era stata sollevata dalla Lapet, che sosteneva l'illegittimità dell'art. 35, c. 3 D.Lgs. 241/1997 nella parte in cui limita l'apposizione del visto ai soli professionisti iscritti a ordini o collegi. Secondo l'associazione, la L. 4/2013 avrebbe introdotto una sorta di equiparazione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, anche sotto il profilo del controllo deontologico affidato ad enti privati. Una ricostruzione che però non ha convinto né dapprima la Corte costituzionale né, oggi, il Consiglio di Stato. Entrambe le Corti hanno considerato infondata l'idea che la normativa del 2013 abbia superato l'originaria distinzione fra categorie professionali, ponendole sullo stesso piano per quanto riguarda le attività riservate.
È opportuno notare come il Consiglio di Stato abbia valorizzato il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti legittimati a rilasciare il visto, richiamando il combinato disposto dell'art. 35, c. 3 D.Lgs. 241/1997 e dell'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998. La funzione del visto non è una mera verifica formale, né un semplice supporto nella trasmissione telematica delle dichiarazioni. Si tratta di un presidio di interesse pubblico collegato ai controlli dell'Amministrazione Finanziaria, con assunzione di responsabilità diretta da parte di chi lo appone. Questo passaggio appare decisivo, poiché evidenzia che non si è di fronte a un servizio libero, ma a un'attività che incide sull'efficacia dei poteri ispettivi erariali.

La Corte costituzionale aveva già chiarito che il sistema ordinistico garantisce livelli di tutela significativamente diversi rispetto alle professioni non organizzate. L'accesso regolamentato tramite esame, la vigilanza pubblica sugli iscritti, l'apparato disciplinare e la possibilità di sospensione o radiazione rappresentano elementi che, per i giudici, giustificano la riserva prevista dalla legge. In questa prospettiva, la limitazione non viola l'art. 41 Cost., perché i confini dell'iniziativa economica risultano proporzionati all'obiettivo di assicurare semplicità e affidabilità nell'esecuzione dell'adempimento fiscale.

Nel ragionamento del Consiglio di Stato emerge anche un ulteriore profilo: la distinzione tra professioni ordinistiche e professioni non ordinistiche permanenti sul piano strutturale. La L. 4/2013 non ha mai inteso colmare questa distanza né attribuire ai professionisti associativi la possibilità di svolgere attività riservate. Si considera che lo stesso legislatore ha escluso espressamente tale equiparazione, confermando che le associazioni non possono sostituirsi agli ordini nel garantire funzioni di rilevanza pubblicistica. L'esito del giudizio ha ottenuto il pieno favore del Consiglio nazionale dei commercialisti, intervenuto ad opponendum per tutelare il quadro normativo vigente. Di contro, la Lapet ha annunciato la volontà di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per contestare una violazione a danno dei propri iscritti.

Resta dunque chiaro che il visto di conformità resta confinato nell'ambito delle professioni ordinistiche, in un sistema che tutela l'interesse pubblico attraverso soggetti sottoposti a vigilanza pubblica e con requisiti di accesso controllati.