RICERCA ARTICOLI
Accertamento, riscossione e contenzioso 16 Aprile 2026

Visto di conformità infedele: il commercialista risponde in solido

Con l'ordinanza 8.04.2026 n. 8845 la Cassazione fissa i confini dell'obbligo di verifica sostanziale e della responsabilità solidale per le accise evase.

C'è una distinzione che spesso sfugge negli studi professionali: quella tra il rilascio di un visto di conformità e una semplice vidimazione formale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8.04.2026, n. 8845, torna sul punto e lo chiarisce in modo netto: apporre il visto su una dichiarazione fiscale implica un obbligo di verifica sostanziale, non meramente documentale. Le conseguenze, in caso di visto infedele, possono andare ben oltre le sanzioni amministrative.

Il caso trae origine da un meccanismo fraudolento preciso. Una società aveva utilizzato crediti Iva inesistenti per compensare il pagamento delle accise sui prodotti energetici. Il commercialista aveva rilasciato il visto di conformità sulla dichiarazione Iva della società, attestando, sulla base di un controllo soltanto formale dei dati, l'esistenza di un credito d'imposta in realtà inesistente. L'Agenzia delle Dogane, accertata l'irregolarità, aveva dichiarato non validi i pagamenti in compensazione e notificato avvisi di pagamento anche al professionista, ritenuto coobbligato solidale per le accise evase ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 504/1995.
La Suprema Corte ha ribadito che il visto di conformità cosiddetto "leggero" non si esaurisce in un riscontro formale o aritmetico. Ai sensi dell'art. 2, c. 2 D.M. 164/1999, il professionista che rilascia il visto deve riscontrare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione e con le norme che regolano oneri deducibili, detrazioni e crediti d'imposta. Non basta verificare che i numeri tornino: occorre accertare l'effettiva esistenza del dato esposto in dichiarazione, con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, c. 2 c.c. Nel caso specifico, il professionista si era limitato a una verifica meramente formale. Per la Cassazione, ciò ha contribuito causalmente alla violazione commessa dalla società, configurando il commercialista come concorrente nella violazione ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997.

La sentenza traccia al riguardo una distinzione fondamentale che merita attenzione. Per quanto riguarda l'Iva e le imposte dirette, la responsabilità del professionista opera esclusivamente a titolo sanzionatorio, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 D.Lgs. 241/1997: nessuna responsabilità solidale per l'imposta in sé. Per le accise, invece, il discorso cambia radicalmente. La responsabilità solidale per il tributo evaso si estende al professionista che abbia contribuito causalmente alla violazione. La Cassazione ha applicato al commercialista il principio già elaborato per il funzionario doganale infedele (Cass. n. 21776/2020): chi ha reso possibile l'evasione risponde in solido anche per l'imposta, non solo per le sanzioni. Sul versante delle sanzioni amministrative opera poi il principio per cui l'art. 7 D.L. 269/2003 che prevede l'applicazione esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica quando la violazione è commessa nell'interesse dell'ente. Questo non esonera però il professionista esterno: il concorso dell'estraneo nell'illecito tributario, disciplinato dall'art. 9 D.Lgs. 472/1997, continua a operare nei suoi confronti. Vale infine ricordare che, ai sensi dell'art. 23 D.M. 164/1999, i professionisti rilasciano il visto di conformità solo se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili del contribuente: un ulteriore elemento che rafforza l'estensione dell'obbligo di verifica sostanziale, rendendo inscindibili il momento preparatorio e quello certificativo.

Il messaggio che arriva dalla pronuncia è chiaro: il visto di conformità non è un adempimento burocratico. Chi lo appone si assume una responsabilità concreta sui dati dichiarati. Quando il visto risulta infedele in un contesto fraudolento, le conseguenze possono essere ben più gravi delle sanzioni ordinarie - specialmente se l'imposta in gioco è un'accisa.