Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Agosto 2026
Visto di conformità infedele: il correttivo fissa termini e competenza
Il D.Lgs. 148/2026 ancora il recupero del 30% a carico di CAF e professionisti al termine di decadenza della cartella e ne affida l’iscrizione a ruolo alla direzione provinciale.
Con l’art. 18 D.Lgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus, in Gazzetta Ufficiale 11.08.2026, n. 185, in vigore dal 12.08.2026), il legislatore è intervenuto sull’art. 39, c. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997 e, in parallelo, sull’art. 69, c. 1, lett. a), del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), sciogliendo 2 nodi che da tempo alimentano il contenzioso sul visto di conformità infedele apposto sui Mod. 730.Preliminarmente può essere opportuno ricordare che, per effetto dell’art. 7-bis D.L. 4/2019, il CAF o il professionista che rilascia un visto infedele su una dichiarazione presentata con le modalità dell’art. 13 D.M. 164/1999 non risponde più delle imposte, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in esito al controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 (regime previgente illustrato dalla circolare n. 34/E/2015), ma è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che l’infedeltà non sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ferma la possibilità di circoscrivere l’esborso alla sola sanzione, definibile in misura ridotta, trasmettendo la dichiarazione rettificativa o la comunicazione dei dati entro il 10.11 (sulla decorrenza della mitigazione si veda la Circ. n. 12/E/2019).Su questo impianto il Decreto correttivo ha inciso anzitutto sotto il profilo temporale: in tal senso, in corrispondenza del terzo periodo della lett. a) è stato...