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Accertamento, riscossione e contenzioso 27 Aprile 2026

Visto infedele e concorso nella violazione tributaria

L’ordinanza n. 8845/2026 sposta il baricentro del visto di conformità dal riscontro cartolare alla verifica qualificata, riaprendo il tema della diligenza professionale e dei limiti del concorso nell’illecito tributario.

La responsabilità del professionista nel rilascio del visto di conformità infedele ha assunto, dopo l’ordinanza n. 8845/2026 della Cassazione, una fisionomia sistemica più aspra e complessa. La questione, infatti, non si esaurisce in un mero ampliamento del rischio professionale, ma investe la stessa ricollocazione funzionale del visto, e in particolare quello “leggero” di cui all’art. 35, c. 2, lett. a) D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, all’interno del sistema dei controlli tributari.
Nel momento in cui il visto cessa di essere percepito come un presidio di carattere esclusivamente documentale e viene invece qualificato come strumento tecnico di prevenzione dell’illecito fiscale, si innalza il livello della diligenza richiesta al professionista e si ridefinisce, correlativamente, la sua posizione nel rapporto triangolare tra contribuente, intermediario e amministrazione finanziaria.

Prima dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il visto “leggero” di conformità era comunemente inteso come un controllo tecnico a prevalente contenuto formale, nell’ambito del quale al professionista si richiedeva di verificare la coerenza tra i dati esposti in dichiarazione, la documentazione esibita dal contribuente e il quadro regolatorio applicabile alla specifica fattispecie. In tale contesto interpretativo, il visto assolveva alla funzione di attestazione qualificata della conformità documentale e della correttezza formale dell’impianto dichiarativo, senza estendersi a un sindacato sostanziale pieno circa l’effettiva spettanza del credito.

È proprio rispetto a questa tradizionale perimetrazione della funzione del visto che si colloca il caso esaminato dalla Corte, maturato in materia di accise e innestato su un meccanismo fraudolento di compensazione di crediti Iva inesistenti utilizzati per il pagamento dell’imposta gravante sui prodotti energetici. In tale circostanza, la Cassazione conferma che la “verifica non può intendersi ridotta ad un semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quello indicato in dichiarazione” da cui discende che “l'apposizione del visto cd. leggero implica una verifica da parte del professionista non meramente formale”. Il Collegio giudicante, inoltre, censura al professionista di non aver provato “l'espletamento di un qualche approfondimento in ordine all'esistenza del credito esposto in dichiarazione”, senza, tuttavia, dettagliare in modo chiaro e preciso quali fossero i controlli che sarebbero stati necessari per evitare l’incombente.
La Corte collega il falso visto non soltanto al concorso nell’illecito sanzionatorio, ma anche alla coobbligazione solidale per il tributo evaso, valorizzando la norma speciale proprio del settore delle accise. Resta tuttavia fermo che, nel caso deciso, la responsabilità solidale per l’imposta appare strettamente ancorata alla disciplina propria dell’accisa e non sembra dunque suscettibile di automatica estensione alle imposte dirette o all’Iva, ambiti nei quali un simile ampliamento soggettivo richiederebbe un fondamento legislativo espresso.

Le conclusioni della Corte sembrano oltrepassare il dato letterale della disciplina regolamentare e discostarsi da un orientamento amministrativo da tempo ancorato alla logica del riscontro formale con la conseguenza che si finirebbe per esporre il visto di conformità a un regime di responsabilità potenzialmente indeterminato.
L’ordinanza n. 8845/2026 non assimila il professionista all’organo accertatore, ma segnala che il visto infedele, se collegato ad una frode e sorretto da verifiche solo apparenti, può fungere da contributo causalmente rilevante all’illecito tributario tale da innescarne il concorso. Non si tratta di un mero irrigidimento procedurale, ma di un ampliamento dell’onere probatorio gravante sul professionista in ordine alla qualità, alla ragionevolezza e alla tracciabilità del controllo svolto. Il profilo critico è che il visto rischia così di oltrepassare la sua funzione originaria di riscontro qualificato, per avvicinarsi a una garanzia sostanziale dai confini ancora incerti. E quando i confini della verifica si fanno mobili, anche la responsabilità smette di essere presidio e diventa una esposizione senza confini.