L’art. 2929 c.c. prevede che eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (ed aggiunge che gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto, hanno percepito in virtù dell’esecuzione).Sotto il profilo della ratio ispirativa della norma, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell’aggiudicatario e del creditore. Il principio sotteso a questa scelta è quello della “tutela del terzo di buona fede e della tutela dell’affidamento incolpevole, che si somma e converge in questo caso con la miglior tutela della garanzia patrimoniale del creditore e con la tutela della certezza dei rapporti giuridici” (Cassazione, sent. n. 18312/2014). Parimenti, l’aggiudicatario è tutelato anche in caso di estinzione del pignoramento che avvenga successivamente all’aggiudicazione in virtù dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c.Le medesime considerazioni sono mutuabili a proposito di una procedura esecutiva immobiliare che sia attivata e proseguita in assenza di titolo esecutivo (Cass. civ. n. 21110/2012, secondo cui “Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in...