Eventuali carenze o vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare l'annullamento del contratto solo se il venditore aveva prestato idonee garanzie al riguardo.
La cessione delle azioni o quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti e facoltà che la legge riconduce allo status di socio, e solo quale oggetto mediato la quota del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
La tutela giuridica riguarda l'oggetto immediato mentre non si estende alla consistenza o al valore dei beni costituenti il patrimonio sociale; ciò, salvo che l'acquirente, per conseguire tale risultato, non abbia fatto ricorso a un'espressa clausola di garanzia, frutto dell'autonomia contrattuale, che consente alle parti di rafforzare, diminuire, o escludere convenzionalmente la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell'azione al valore dichiarato del patrimonio sociale. Anche nel caso in cui la compravendita sia corredata da patti autonomi di garanzia aventi a oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. "business warranties", tali accordi costituiscono un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, all'acquirente spetta esclusivamente il diritto a conseguire l’indennizzo pattuito, restando invece preclusa, salvo che non sia espressamente prevista, la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.
Se dunque...