Per la Cassazione (ord. 32671/2024), è inammissibile il ricorso contro un’intimazione di pagamento per far valere la nullità della notifica della cartella di pagamento, essendo decorso il termine di decadenza ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, dalla precedente notifica del pignoramento.
Un contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione lamentando che la prodromica cartella di pagamento non gli fosse stata notificata. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario sul presupposto che, nonostante la carenza di prova della relativa notifica al contribuente, la prodromica cartella di pagamento non era stata, comunque, impugnata neanche dopo la notifica del connesso pignoramento presso terzi, del quale essa costituiva il presupposto necessario; cosicché i vizi relativi a quest'ultima non potevano essere fatti valere in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento.Investita della questione, la Corte di Cassazione ha ricordato che l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 (Cass., Sez. V, 11.05.2018, n. 11481; Cass., Sez. V, 3.12.2019, nn. 31484, 31485 e 31486; Cass., Sez. V, 21.09.2021, n. 25453; Cass., Sez. V, 13.08.2024, n. 22754).Ne consegue che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente...