In attesa della pubblicazione delle regole per l’applicazione dello sconto edili per l’anno 2026, si riepiloga la disciplina dell’istituto: aziende interessate, lavoratori esclusi, requisiti e termini per il recupero degli arretrati.
Ogni anno, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblica il decreto con il quale stabilisce la misura percentuale di quello che è noto come sconto edili, applicabile per l’anno di riferimento. Da tanti anni ormai la misura si attesta all’11,50%; tuttavia per il 2026 siamo ancora in attesa della conferma. A seguito di tale previsione, sempre con cadenza annuale, l’Inps pubblica la circolare contenente le istruzioni per l’applicazione della riduzione contributiva. In attesa di conoscere la misura applicabile a seguito della pubblicazione di decreto e circolare, si propone un riepilogo della disciplina per poter arrivare preparati.
Il c.d. sconto edili è valido per l’anno di riferimento, per le mensilità da gennaio a dicembre. Operativamente, di prassi, si procede con il recupero degli arretrati entro la data che l’Inps comunica come scadenza ultima. Per le annualità in cui decreto e circolare vengono pubblicati per tempo, è possibile anche applicarlo sui mesi correnti dalla data di accesso alla richiesta fino a dicembre, per poi recuperare la restante parte come arretrati.Il credito deve essere di norma conguagliato entro il 16.02 dell’anno successivo, ma nel caso in cui la pubblicazione del decreto e della circolare tardi, si è solitamente ammessi ad un recupero in termini più ampi (per esempio per il periodo di...