La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 10.08.2026, n. 159 affronta un tema di rilievo operativo per i piani di welfare aziendale: il trattamento fiscale dei rimborsi di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del Tuir, quando il pagamento è stato effettuato non dal dipendente ma dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, tramite conto corrente a lui esclusivamente intestato.
L’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività dell’art. 51, c. 1 del Tuir, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile, salvo le deroghe tassative dei commi successivi. Tra queste, la lettera f-bis) del comma 2 esclude dal reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, dei servizi di educazione e istruzione (anche prescolare), dei servizi integrativi e di mensa, nonché di ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio.
Sul piano operativo, la risposta si inserisce nel solco dei chiarimenti già forniti con la circolare n. 28/E/2016 in tema di premi di risultato e welfare aziendale, che consente al datore di erogare direttamente i servizi o di rimborsare spese già sostenute, purché sia acquisita e conservata la documentazione che comprovi l’utilizzo delle somme in coerenza con le finalità agevolate. La risoluzione n. 55/E/2020 ha ulteriormente precisato che nella documentazione devono risultare il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia della prestazione; il rimborso può essere escluso dal reddito sia se il documento è intestato al dipendente sia se è intestato al familiare fruitore, a condizione che sia verificabile che rientri tra i familiari di cui all’art. 12 del Tuir.
Un passaggio centrale della risposta n. 159/2026 riguarda l’assenza, nella normativa, di una specifica modalità di pagamento. Riprendendo quanto già affermato nella risoluzione n. 55/E/2020 e nella circolare n. 35/E/2022 (in tema di utenze domestiche agevolate dal decreto Aiuti-bis), l’Agenzia ribadisce che la non imponibilità può essere riconosciuta anche per rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente. Condizione imprescindibile è che dalla documentazione attestante la spesa risultino il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata, così da verificare la coerenza con le finalità indicate dall’art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir.
Applicando tali principi al caso di specie, l’Agenzia conclude che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari ex art. 12 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del lavoratore, non legalmente ed effettivamente separato, mediante conto corrente a lui esclusivamente intestato. Resta fermo l’obbligo di adeguata tracciabilità documentale, in particolare in ordine al fruitore del servizio e alla natura della spesa.
Di rilievo è il richiamo espresso al divieto di cumulo dei benefici fiscali. Le spese di istruzione rimborsate dall’Istante in regime di esenzione non possono essere utilizzate né dal dipendente né dal coniuge che le ha sostenute per fruire di altre agevolazioni (deduzioni o detrazioni), in quanto l’onere non resta più effettivamente a loro carico. Il principio applicato è quello generale per cui la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda spetta solo nella misura in cui le spese restano effettivamente a carico del contribuente; se le stesse sono rimborsate e il rimborso non concorre al reddito, viene meno il presupposto per ulteriori benefici. A tutela di tale impostazione, l’Agenzia richiede che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il lavoratore attesti che le medesime fatture non sono state e non saranno oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso lo stesso datore ma anche presso altri soggetti.
Il dipendente deve inoltre conservare tutta la documentazione indicata nella dichiarazione per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
