Welfare aziendale: spese Rsa per genitore non convivente
Il rimborso delle spese di Rsa per la madre anziana non convivente, erogato tramite piani di welfare aziendale, non concorre al reddito di lavoro dipendente, grazie al coordinamento tra art. 12, c. 4-ter e art. 51, c. 2, lett. f-ter) del Tuir (Ag. Entrate, interpello n. 163/2026).
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 14.08.2026, n. 163 affronta un tema di immediato interesse operativo: il trattamento fiscale dei rimborsi di spese per ricovero in Rsa di un familiare nell’ambito di piani di welfare aziendale. Il caso riguarda un lavoratore dipendente che, nel 2025, può utilizzare il proprio credito welfare per il rimborso delle spese di ricovero e assistenza della madre presso una Rsa. Il provider del piano ha ritenuto che l’esenzione, ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f-ter) del Tuir, fosse subordinata al requisito della “convivenza” con il familiare, richiamando le modifiche all’art. 12 del Tuir, introdotte dal D.Lgs. 18.12.2025, n. 192. L’art. 51, c. 2, lett. f-ter) esclude da imposizione 'le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicate nell’art. 12'. Il punto centrale diventa quindi chi debba essere considerato “familiare” ai sensi dell’art. 12, c. 4-ter. Il D.Lgs. 192/2025 aveva modificato tale comma prevedendo, per “le altre persone elencate nell’art. 433 c.c.”, la necessità della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In questa formulazione, il genitore anziano non convivente, pur rientrando tra gli obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.,...