Diritto privato, commerciale e amministrativo 17 Dicembre 2025

Whistleblowing: dall'ANAC le linee guida sui canali di segnalazione

L’ANAC ha approvato, in via definitiva, le Linee Guida sui canali interni di segnalazione con delibera 26.11.2025, n. 478. Aggiornate anche le Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

All'esito della consultazione pubblica dello scorso anno e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 9.10.2025, n. 581, l’ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato, in via definitiva, le Linee Guida sui canali interni di segnalazione, con delibera 26.11.2025, n. 478.
Inoltre, al fine di assicurare la coerenza della delibera n. 311/2023 con le indicazioni contenute nella delibera n. 478/2025 e per superare alcune criticità segnalate dagli operatori, l'Autorità, con delibera 26.11.2025, n. 479, ha aggiornato le Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
La delibera 26.11.2025, n. 478 illustra nel dettaglio le modalità di presentazione delle segnalazioni attraverso i canali interni, soffermandosi sul ruolo e sulle attività del gestore, sulle ipotesi sanzionatorie, sui doveri di comportamento del personale, sulla formazione e sul contributo degli enti del Terzo settore.
L'ANAC ricorda che a prevedere l'obbligo, per i soggetti del settore pubblico e privato, di attivare canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione è l’art. 4, c. 1 D.Lgs. 10.03.2023, n. 24.
I compiti e i poteri del destinatario delle segnalazioni, le modalità per il ricevimento delle segnalazioni e il processo di gestione delle segnalazioni sono definiti con apposito atto organizzativo/MOG 231.

L'Autorità ricorda come il legislatore incoraggi il ricorso ai canali interni. Tale preferenza è confermata dalla natura del tutto residuale del ricorso al canale esterno presso l'ANAC.
L’attivazione dei canali interni deve avvenire “sentite” le rappresentanze o organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le RSA o le RSU, avendo cura di trasmettere l’informativa prima della delibera di approvazione dell’atto organizzativo o dell’aggiornamento del MOG in relazione alla disciplina whistleblowing.
Nonostante il parere delle OO.SS non sia vincolante, l'assenza del loro coinvolgimento, avverte l'ANAC, rende la procedura di gestione non compliant alla normativa ed espone l'ente a sanzioni.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale. La preferenza va alle piattaforme informatiche, capaci di garantire elevati livelli di sicurezza, una maggiore protezione dei dati personali nonché di cifrare i dati a riposo e di mantenere una interlocuzione riservata con il segnalante.
È ammessa anche la segnalazione mediante un sistema a doppia busta da inserire in una terza busta chiusa e recante la dicitura “riservata” indirizzata al gestore. Non è invece considerato idoneo l'uso della posta elettronica ordinaria o certificata, se non accompagnato da specifiche contromisure atte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. La segnalazione orale può essere effettuata attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto.
Pur nella piena discrezionalità di scegliere la modalità più adatta in base alla propria struttura organizzativa, gli enti sono tenuti a garantire comunque entrambe le modalità (scritta e orale) e assicurare che il canale interno sia facilmente accessibile a tutti i soggetti legittimati, compresi consulenti e collaboratori.
La gestione del canale interno può essere affidata anche un soggetto esterno, purché dotato di autonomia e indipendenza. Inoltre, è ammessa, in determinati casi, la condivisione del canale interno di segnalazione.

Infine, l'ANAC si sofferma sul ruolo centrale degli enti del Terzo settore, iscritti in apposito Registro e con i quali l’Autorità stipula specifiche convenzioni, deputati a fornire misure di sostegno come informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito alle persone segnalanti.