Le somme movimentate su conti di terzi, se riconducibili a movimentazioni del contribuente sottoposto ad accertamento, possono costituire oggetto di contestazione e accertamento di maggiori redditi nei confronti di quest’ultimo, in quanto si attesti un'incompatibilità con le capacità reddituali e le movimentazioni ordinariamente riferibili a tali soggetti terzi (per esempio, familiari del contribuente). È la conclusione cui è giunta in via confermativa la Corte di Cassazione (ord. 11.09.2018, n. 22093), esaminando i presupposti di estensione e utilizzo delle risultanze di queste indagini bancarie.
Invero, alla luce della frequenza con cui ci si trova al cospetto di tali strumenti di controllo, sono da sottolineare le insormontabili difficoltà dei contribuenti a superare con prova contraria le presunzioni stabilite nella specifica materia, al di là di tutte le questioni contrastanti che si possano riscontrare durante queste verifiche.
Da parte sua, l'Amministrazione Finanziaria ha assunto una chiara e irremovibile posizione secondo la quale, nonostante difetti una precisa disposizione di legge, si ritiene pacifica la possibilità degli organi di controllo di estendere le indagini bancarie su conti di soggetti terzi.
Ebbene, in tali ipotesi, nel momento in cui sia valutata una sorta di intestazione "per interposta persona" di conti bancari, poi realmente utilizzati dal soggetto controllato, nulla...