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Accertamento, riscossione e contenzioso 02 Aprile 2026

Accertamenti bancari e CEDU: la Cassazione ignora il diritto UE

L’ordinanza 20.03.2026, n. 6729 valorizza i dati bancari ex art. 32 D.P.R. 600/1973 senza confrontarsi con la giurisprudenza CEDU sulla tutela della vita privata, sollevando criticità sul coordinamento tra diritto interno e diritto sovranazionale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 20.03.2026, n. 6729, assume come doppiamente rilevanti anche i giroconti contabili transitati per i conti correnti a motivo dell’art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973, a mente del quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.Nell’ordinanza non viene verificata alcuna prospettiva d’ingerenza nella controversia della sentenza Ferrieri e Bonassissa dell’8.01.2026 della Corte EDU, la quale, a proposito degli accertamenti bancari, ha riscontrato la violazione delle tutele di riservatezza della vita privata raccordabili alle garanzie dell’art. 8 CEDU. La Corte EDU ha rinvenuto, nonostante agli Stati membri possa ritenersi riconosciuta un’ampia discrezionalità nell’accesso e nell’utilizzo dei dati bancari dei contribuenti, la mancanza di adeguate garanzie nello scrutinio dei medesimi, potendo essi rivelare dati sensibili pertinenti la personalità dei contribuenti. L’indagine bancaria non è apparsa alla Corte EDU coordinata con il principio della riserva di legge, derivando dalla medesima una discrezionalità troppo ampia alle Autorità tributarie nell’intraprendere e condurre le indagini finanziarie.A tale proposito si deve sottolineare come questa deviazione...

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