Accertamento, riscossione e contenzioso
06 Agosto 2024
Accertamento, i soli valori OMI non sono sufficienti
L’accertamento di un maggior reddito non può essere fondato sul solo scostamento fra il corrispettivo dichiarato e il valore normale del bene risultante dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., ord. 21331/2024).
Per il giudice di Cassazione anche se è vero che gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico elemento, purché grave e preciso, è però nondimeno vero che la valutazione della rilevanza di tale elemento si sottrae al sindacato di legittimità soltanto se adeguatamente motivata e la risultanza indiziaria fatta derivare dai soli valori OMI non consente, per la carenza strutturale dei relativi criteri di determinazione, di argomentare proprio in ordine alla gravità e precisione dell’indizio.
In ordine ai valori dell’OMI in dottrina si è infatti sottolineato come una ricognizione del sito dell’Agenzia del territorio consente di rilevare che, nel costruire la relativa banca-dati, l’Osservatorio si sia avvalso di tecniche le quali non consentono di pervenire a un unico valore puntuale. Al contrario viene offerto un valore estremamente approssimativo: “uno tra i tanti possibili”, sebbene secondo criteri condivisi nel comparto della statistica.
Anche il provvedimento direttoriale del 27.07.2007 si collocava su questo binario. Invero, al punto 1.1., quest’ultimo sottolinea la necessità-doverosità di un’integrazione dei valori dell’OMI con l’impiego di “altre informazioni in possesso dell’Ufficio”. Appare importante sottolineare...