Accertamento, riscossione e contenzioso
31 Ottobre 2026
Accertamento immobiliare, i soli valori OMI non bastano
Lo scostamento tra prezzo dichiarato e quotazioni OMI non basta a rettificare i ricavi delle cessioni immobiliari: servono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, come bassa redditività, antieconomicità o incongruenza con i mutui erogati.
La Cassazione, con l’ordinanza 19.10.2026, n. 27174, ha ribadito l’insufficienza indiziaria dei soli valori OMI, indicando nel contempo quando il loro uso può concorrere a generare la struttura ternaria della presunzione grave, precisa e concordante.
Come noto l’art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 consente, in tema di imposte dirette, di desumere l’esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e, in termini corrispondenti, l’art. 54 D.P.R. 633/1972 per l’Iva stabilisce che le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché assistite dai medesimi requisiti.In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 D.P.R. 600/1973 a opera dell’art. 24, c. 5 L. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale (introdotta dall’art. 35, c. 3 D.L. 223/2006) relativa alla corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale dei medesimi, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore...