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Diritto del lavoro e legislazione sociale 20 Maggio 2026

Accomodamenti ragionevoli e inidoneità sopravvenuta: rilievi pratici

Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta è oggi configurato come extrema ratio e presuppone che il datore abbia previamente esplorato, senza esito, ogni accomodamento ragionevole praticabile. La ricostruzione in giudizio richiede un percorso valutativo serio e non pretestuoso.

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, quando la condizione del lavoratore integra gli estremi della disabilità secondo la nozione elaborata dalla Corte di giustizia UE, fuoriesce dal perimetro del giustificato motivo oggettivo e assume i tratti del licenziamento discriminatorio. Le conseguenze sul piano probatorio e sanzionatorio sono radicalmente diverse. Il quadro normativo si fonda sulla Direttiva 2000/78/CE, che all'art. 5 impone agli Stati membri di prevedere soluzioni ragionevoli per i lavoratori con disabilità, e sul D.Lgs. 216/2003, che all'art. 3, c. 3-bis ne costituisce il recepimento interno. La norma obbliga i datori di lavoro, pubblici e privati, ad adottare accomodamenti ragionevoli così come definiti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la L. 18/2009. La nozione di disabilità rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina non coincide con quella prevista dalla legislazione interna sull'invalidità o sull'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio. La Corte di giustizia ha elaborato una nozione funzionale, secondo cui rientra nella disabilità ogni menomazione fisica, mentale o psichica duratura che, interagendo con barriere di varia natura, ostacoli la partecipazione paritaria alla vita professionale. Lo ha affermato con la sentenza dell’11.04.2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11 (HK Danmark), precisando che la malattia curabile non è esclusa in via di...

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