Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Aprile 2026
Accordo di uscita e NASpI, il limite fissato dalla Cassazione
L’ordinanza della Cassazione 24.03.2026, n. 6988 chiarisce che, in caso di risoluzione consensuale, la NASpI può essere riconosciuta soltanto quando l’accordo interviene nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 L. 604/1966.
La controversia nasce dalla richiesta con cui l’Inps ha domandato la restituzione delle somme erogate a un lavoratore tra l’8.04.2018 e l’8.08.2018, dopo la cessazione del rapporto avvenuta il 31.03.2018 in seguito a una conciliazione sindacale con incentivo all’esodo.In primo grado e in appello il lavoratore aveva ottenuto una decisione favorevole. L’ordinanza della sezione lavoro della Cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.Passaggio processuale - Prima del merito, la Cassazione affronta un punto processuale destinato a incidere sull’esame della vicenda. Il controricorso del lavoratore arriva fuori termine e la Corte lo dichiara inammissibile, richiamando l’art. 370 c.p.c.: il ricorso per Cassazione era stato notificato il 13.11.2024, mentre il deposito della difesa risale al 10.01.2025, oltre la scadenza del 23.12.2024. Dentro questo perimetro processuale la Cassazione affronta poi il merito, cioè il rapporto tra uscita concordata e tutela contro la disoccupazione involontaria. Il dato conta perché restringe il campo delle difese valutabili nel giudizio di legittimità. Lettura della Corte - Il punto decisivo sta nella lettura delle norme. L’art. 3, c. 2 D.Lgs. 22/2015 riconosce la NASpI nei casi di dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi di risoluzione consensuale maturata dentro la procedura dell’art. 7 L. 604/1966....