Dal suono arcaico, talvolta dimenticata dai manuali dei rapporti di lavoro ma non obsoleta, la figura del famiglio è poco conosciuta dai più giovani ma spesso presente nei convitti religiosi o militari. Il termine è applicato agli addetti alle faccende domestiche nelle strutture ricettive quali caserme, ospizi, conventi, che ospitano esclusivamente gli appartenenti a un ordine religioso o militare e sono, quindi, in senso lato assimilabili a una “famiglia”. La disciplina del rapporto di lavoro con questa particolare figura è pertanto riconducibile a quella del lavoratore domestico, senza però dimenticare che l’attività non è prestata a favore di un privato bensì nei confronti di soggetti giuridici in quanto tali sostituti di imposta.
Si crea quindi una figura di datore di lavoro ibrida, destinataria di obblighi riferibili a discipline eterogenee. Il rapporto di lavoro, in quanto tale, è infatti disciplinato dal contratto collettivo applicabile ai collaboratori familiari e ciò vale anche per il regime contributivo. I contributi, pertanto, sono dovuti sulla base delle tabelle annualmente aggiornate dall’Inps, versati trimestralmente, non soggetti ad altri obblighi di denuncia contributiva se non quelli inerenti i bollettini di pagamento.
Ben diverso è il regime fiscale. Il datore, in questa fattispecie, non è un privato cittadino bensì una figura giuridica che per...