L’affitto dell’unica azienda fa perdere all’imprenditore lo status fiscale d’impresa e rende i canoni redditi diversi ex art. 67 Tuir; ai collaboratori dell’impresa familiare spettano il diritto di prelazione e la liquidazione della quota.
Come noto, l’impresa familiare assume la delineazione strutturale dell’impresa individuale la quale si avvale della collaborazione dei familiari come individuati dall’art. 230-bis c.c. (coniuge e parenti entro il 3° grado, genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, bisnipoti, fratelli e loro figli), gli affini entro il 2° grado (suoceri e cognati)). Come parimenti noto, nel caso un imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda, a seguito dell’arresto di ogni personale attività d’impresa perde lo status d’imprenditore e i canoni che percepisce, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. h) Tuir si connotano come redditi diversi. La mancanza di ogni dinamismo imprenditoriale in capo all’affittante determina la fuoriuscita dalla categoria dei redditi d’impresa di ogni provento conseguito da quest’ultimo dopo l’affitto di azienda. Alla scadenza dell’affitto, se l’affittante, riappropriatosi dell’azienda, non riprende alcun esercizio d’impresa, non ripristina neppure lo status fiscale di imprenditore e le conseguenze impositive connesse all’azienda vengono affidate alla sola vendita, anche parziale, della medesima a titolo di reddito diverso. Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 invece veniva ritenuto che l’affitto di azienda esplicasse, per i soggetti concedenti persone fisiche solo effetti patrimoniali esclusi dal campo di applicazione delle imposte sui redditi. L’art. 230-bis, c. 5, dispone testualmente che:...