A partire dal 1.01.2021 sono diversi i provvedimenti attuati in materia di lavoro al fine di favorire un sostegno a famiglie ed imprese contro le conseguenze dell'emergenza Covid-19 e incentivare la rinascita del Paese. Tra le categorie sociali maggiormente tutelate troviamo i giovani e le donne. L'art. 1, c. 10 e seguenti L. 178/2020 contiene un nuovo incentivo riguardante la contribuzione a carico del datore di lavoro (di fatto viene richiamato e ampliato quanto già contenuto nella L. 205/2017 - legge di Bilancio 2018).
Per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 viene riconosciuto un esonero del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di un importo pari a € 6.000 annui, per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non hanno ancora compiuto il 36° anno di età.
Un requisito cardine di questo incentivo è dato dal fatto che il lavoratore neo assunto non deve mai aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né con lo stesso datore di lavoro, né con nessun altro (pena la perdita dell'agevolazione). E' prevista un'eccezione se il lavoratore ha fruito parzialmente dell'esonero con il datore di lavoro precedente; solo allora è possibile richiedere l'esonero contributivo per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista.
Cosa cambia oggi rispetto alla legge di Bilancio 2018? I passaggi sono pochi...