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Lavoro 12 Giugno 2023

Ammortizzatore unico per l’emergenza maltempo: domande dal 15.06

Dai recenti eventi alluvionali nasce il nuovo ammortizzatore “unico”, strumento di integrazione salariale che presenta caratteristiche di semplicità e rapidità. L’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande.

La gravità dei recenti eventi metereologici che hanno colpito alcuni territori dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche, ha indotto il Governo a introdurre una misura di sostegno di carattere eccezionale. Il D.L. 61/2023, in vigore dal 2.06.2023, all’art. 7 prevede un nuovo strumento di sostegno al reddito nella forma di un ammortizzatore sociale “unico” erogato dall’Inps. Nella circolare 8.06.2023, n. 53, l’Istituto ha descritto le particolarità della misura e ha diramato le istruzioni che riguardano le modalità e i termini di trasmissione delle domande.
L’elenco delle zone interessate dalla disposizione è contenuto nell’allegato n. 1 al D.L. 61/2023.

L’intervento si sostanzia in un’indennità riconosciuta per l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero ore e l’orario contrattuale.
È prevista una durata differenziata rispetto alla tipologia di impedimento al lavoro:
  • massimo 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa;
  • massimo 15 giornate lavorative per chi non può recarsi al lavoro.
Nella richiamata circolare l’Inps specifica che i destinatari sono:
  • i lavoratori subordinati del settore privato che, al 1.05.2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione che hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • i lavoratori subordinati che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori alluvionati.
Per i lavoratori agricoli il sostegno è concesso se, alla data del 1.05.2023:
  • con rapporto di lavoro attivo, siano impossibilitati a prestare attività lavorativa perché si svolge in uno dei Comuni colpiti; ovvero siano residenti o domiciliati in uno dei menzionati Comuni;
  • in assenza di un rapporto di lavoro attivo, se assunti entro il 31.08.2023 impossibilitati a prestare l’attività lavorativa perché da svolgere in uno dei Comuni citati; ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori che svolgono l’attività al di fuori dei medesimi Comuni (in tali ipotesi la misura è riconosciuta dalla data di assunzione).
Le condizioni impeditive che giustificano l’intervento sono:
  1. un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento emergenziale (da indicare nella domanda);
  2. interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  3. inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  4. inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;
  5. condizioni di salute di familiari conviventi;
  6. ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
Per i punti da 2) a 6) il datore di lavoro deve ottenere dal lavoratore una dichiarazione di responsabilità.

La domanda può essere presentata a partire dal 15.06.2023 ed entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività lavorativa (il termine non è decadenziale). La trasmissione delle domande si effettua tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente, sotto la voce “CIGO-CIGS-Solidarietà”, selezionando “Ammortizzatore Unico”.
I richiedenti dovranno compilare un file .csv (allegato 3 alla circolare Inps) e, in caso di errori, saranno contattati dall’Istituto per trasmettere di nuovo la domanda in riferimento alle sole posizioni che non risultano corrette.