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Lavoro 28 Dicembre 2020

Anticipo Tfr: condizioni, limiti e opportunità

I datori di lavoro possono sottoscrivere accordi aziendali o individuali in deroga alle condizioni di legge, per aiutare i lavoratori più bisognosi durante l’emergenza Covid-19.

L’art. 2120 C.C. disciplina il trattamento di fine rapporto che normalmente deve essere erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere un anticipo del Tfr anche prima della cessazione del rapporto; nei casi di operazioni societarie in cui il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione si considerano anche i periodi di attività prestati in favore del datore di lavoro precedente. Il lavoratore avente diritto può richiedere l’anticipo del Tfr una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e per un importo non superiore al 70% del Tfr accantonato. Nel caso di azienda tenuta a versare il Tfr al Fondo Tesoreria Inps (costituito dal 1.01.2007), in presenza di rapporto di lavoro iniziato prima del 1.01.2007, il datore di lavoro deve considerare l’intero Tfr maturato dal lavoratore, cioè sia l’importo del Tfr accantonato in azienda, sia l’importo del Tfr versato al Fondo Tesoreria Inps. Il datore di lavoro deve erogare prima l’importo del Tfr accantonato in azienda e successivamente, solo in caso di incapienza, la quota residua a carico del Fondo Tesoreria Inps. L'art. 2120, c. 8 C.C. indica le casistiche che danno diritto all’erogazione di un anticipo: a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La giurisprudenza ha affermato che si considera...

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