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Diritto del lavoro e legislazione sociale 29 Luglio 2026

Anticipo TFR: si può derogare alle motivazioni di legge?

La normativa limita l’erogazione dell’anticipo TFR. Le restrizioni del legislatore si estendono anche alle causali di liquidazione della somma?

L’art. 2120 del Codice Civile disciplina il TFR come una somma da riconoscere in un’unica soluzione al dipendente in sede di cessazione del contratto quale che ne sia la causa. Al fine di salvaguardare la caratteristica principale del TFR, quale importo che matura per ogni mese in forza in azienda e la cui erogazione è tuttavia posticipata all’interruzione del contratto, la stessa norma codicistica limita in maniera rilevante la possibilità di ottenere, in costanza di rapporto, l’anticipazione di una quota-parte di quanto maturato. Tra i paletti normativi figura, ad esempio, la definizione di un elenco tassativo di motivazioni che legittimano la richiesta di anticipazione. Azienda e dipendente hanno comunque la possibilità di derogare alle causali di legge? Analizziamo la questione in dettaglio.I limiti all’anticipo TFR - L’anticipazione di una quota-parte del TFR maturato dal dipendente, con erogazione in costanza di rapporto, è soggetta ad una serie di limitazioni.Nello specifico, l’anticipazione può essere corrisposta:- una sola volta nel corso dell’intero periodo di permanenza in azienda del dipendente;- esclusivamente ai dipendenti con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;- nel limite massimo del 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Il datore di lavoro è peraltro tenuto ad accogliere le domande di anticipazione dei dipendenti nel limite annuo del 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei...

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