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Accertamento, riscossione e contenzioso 02 Marzo 2026

Antieconomicità e gruppo: nessuna deroga nel consolidato

Operazioni infragruppo da valutare isolando la singola transazione, analizzata tramite OMI e criteri di antieconomicità, prescindendo dall'equilibrio economico complessivo del gruppo e dal regime di consolidato fiscale (Cass.).

Il giudizio sull’antieconomicità non deroga neppure con riguardo al gruppo di imprese. La Cassazione, con l’ordinanza 8.02.2026, n. 2777, si è pronunciata in tema di antieconomicità di costi infragruppo tra società che avevano optato per il consolidato fiscale, ritenendo che la presunzione parcellizzata dei valori dell’OMI intersecata con l’antieconomicità dei costi locativi addebitati dalla società locatrice alla locataria determini il riscontro della struttura ternaria della presunzione grave, precisa e concordante.Si ricorda che, in tema di accertamento dei redditi d'impresa, con l'art. 24, c. 5 L. 88/2009, è stata eliminata la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo locativo e di cessione dei beni immobili al valore normale dei medesimi, con il ripristino del precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. La Cassazione ha, quindi, stabilito che, ferma la legittimità del criterio di stima sintetico-comparativo, non è precluso al giudice di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità, ma la rettifica del valore di un bene immobile non può basarsi esclusivamente sugli indici dell'Osservatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello considerato (OMI). Infatti,...

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