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Accertamento, riscossione e contenzioso 25 Giugno 2026

Antieconomicità e inerenza: la “paranoia” della Cassazione

Con la sentenza n. 19144/2026 la Corte riduce l’antieconomicità a indice sintomatico della non inerenza, da ancorare a una valutazione quantitativa e comparativa; tuttavia, distinguerla dall’inerenza finisce per sovrapporre i due piani.

La Cassazione, con la sentenza 11.06.2026, n. 19144, è tornata sull’antieconomicità raccordandone il significato a un’intersezione di stereotipi del tutto priva di una qualsiasi coerenza concettuale.La Cassazione dapprima rileva che esiste una diversità netta tra una valutazione di vantaggiosità del costo e quella di inerenza per cui si deve escludere qualsiasi automatismo d’interscambiabilità tra le medesime, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, non assumendo rilevanza la congruità delle spese, essendo il giudizio sull’inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass. n. 450/2018).Il giudice di Cassazione prosegue evidenziando che: “l’abbandono dei requisiti della vantaggiosità e congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di valore, cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza e dei presupposti per la sua deducibilità. Qualunque sia il concetto di impresa, e qualunque finalità voglia perseguirsi con la stessa, non può negarsi l’esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell’attività, che contrastano con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate, non in rapporto all’esito del costo, ma secondo un giudizio prognostico da compiersi a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d’impresa (Cass. n. 23095/2025)”. Inoltre, nel contiguo proseguo, afferma che “Un apprezzamento del costo...

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