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Diritto del lavoro e legislazione sociale 22 Ottobre 2026

Appalti, la finalità formativa del distacco va provata

La Cassazione, con l’ordinanza 30.09.2026, n. 26009, ribadisce che la preparazione del personale a un futuro appalto deve rispondere a un interesse concreto dell’impresa che dispone il distacco.

La formazione del lavoratore presso un’altra impresa può giustificare il distacco quando risponde a un’effettiva esigenza del suo datore di lavoro. L’art. 30 D.Lgs. 276/2003 richiede infatti un interesse proprio dell’impresa distaccante, che deve permanere per tutta l’assegnazione temporanea. Su questo presupposto la Sezione lavoro della Cassazione ha confermato la qualificazione come somministrazione illecita dell’impiego di 39 dipendenti di una cooperativa presso una lavanderia industriale. Preparazione al futuro appalto - La cooperativa aveva assunto e retribuito i lavoratori, mettendoli a disposizione della lavanderia con un contratto denominato “distacco per formazione”. Secondo la difesa, l’accordo serviva a qualificarli in vista dell’acquisizione di alcuni servizi in appalto. L’Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca-Massa Carrara aveva contestato l’operazione, con una sanzione confermata dal Tribunale di Lucca e dalla Corte d’appello di Firenze.I giudici avevano rilevato che l’appalto successivo era stato stipulato da un’altra società, riconducibile allo stesso imprenditore, dopo il primo accesso ispettivo. Inoltre, il contratto di distacco era privo di riferimenti al futuro affidamento. Queste circostanze avevano portato a escludere la prova di un interesse formativo riferibile alla cooperativa che aveva disposto il distacco. Riscontri  sulla ...

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