La sentenza del Tribunale di Roma 13.05.2026, n. 5650 chiarisce che, quando il lavoratore opera stabilmente nell’organizzazione del committente, datore formale e utilizzatore devono provare il titolo negoziale e la riconducibilità dell’attività a un appalto o subappalto genuino.
La sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, 13.05.2026, n. 5650 affronta il tema dell’appalto genuino nei servizi di accoglienza e portineria svolti presso immobili riconducibili alla società committente. Il lavoratore, formalmente assunto e pagato da società esterne, ha chiesto l’accertamento di un rapporto subordinato direttamente con l’utilizzatore della prestazione, sostenendo che la gestione concreta dell’attività era riferibile alla committente. Il giudice ha valutato la tenuta della filiera contrattuale, il ruolo dei soggetti intermedi e la prova del titolo negoziale posto a fondamento dell’utilizzo continuativo della prestazione.Decadenza, prescrizione e rapporto in corso - La decisione dedica spazio alle eccezioni preliminari. Per alcuni rapporti già oggetto di conciliazione giudiziale, il Tribunale limita le domande al periodo successivo al 31.12.2005, dando rilievo alla rinuncia formalizzata in sede giudiziale. Diversa valutazione riguarda la decadenza: il richiamo all’art. 32 L. 183/2010 porta il giudice a precisare che il termine decorre in presenza di un atto scritto idoneo a manifestare una rottura o una contestazione della titolarità del rapporto. La semplice scadenza dell’appalto resta priva di tale forza. Anche la prescrizione viene esclusa, poiché il rapporto risultava ancora in corso e privo di una stabilità effettiva capace di rendere libero il lavoratore nell’esercizio dei propri diritti.Titolo negoziale e autonomia...