Diritto del lavoro e legislazione sociale 28 Gennaio 2025

Apprendistato da 1° a 3° livello: contribuzione datoriale al 10%

Per le assunzioni effettuate da aziende fino a 9 dipendenti i benefici contributivi dell'apprendistato di primo livello non si applicano successivamente alla trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per le assunzioni effettuate da datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, i benefici contributivi previsti per l'apprendistato di primo livello non si applicano successivamente alla trasformazione in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale”. Lo rende noto l'Inps, con il messaggio 24.01.2025, n. 285 confermando quanto in precedenza chiarito per l'ipotesi di trasformazione in apprendistato professionalizzante (messaggio 10.04.2019, n. 1478).Le nuove precisazioni si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore il 12.01.2025 del Collegato lavoro (L. 13.12.2024, n. 203), il cui art. 18, a modifica dell'art. 43, c. 9 D.Lgs. 81/2015, ha sancito la possibilità di trasformare l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. apprendistato di primo livello) anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale”, possibilità in precedenza ammessa esclusivamente verso l'apprendistato professionalizzante. La trasformazione è possibile previo aggiornamento del piano formativo individuale, modulato secondo la durata e le finalità definite in via generale dall'art. 45 D.Lgs. 81/2015, e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi formativi.La trasformazione opera in continuità...

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