Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Maggio 2026
Apprendistato senza formazione: scatta il rapporto ordinario
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza 20.04.2026, n. 217, conferma che l’assenza di prova dell’attività formativa fa applicare sin dall’assunzione il trattamento del lavoro subordinato ordinario.
L’apprendistato professionalizzante vive sulla formazione diretta all’acquisizione della qualifica prevista. Nel rapporto esaminato, la mancata prova dell’effettivo svolgimento della formazione ha determinato la perdita della disciplina speciale dell’apprendistato e l’applicazione del trattamento previsto per il rapporto ordinario accertato.Rapporto e decisione del Tribunale - Il lavoratore era stato assunto come apprendista magazziniere, con orario part-time di 24 ore settimanali e inquadramento al 5° livello del contratto collettivo del terziario, commercio, distribuzione e servizi. Nel ricorso sosteneva di avere lavorato in assenza di formazione e chiedeva differenze retributive riferite anche a mansioni e orari più ampi rispetto al contratto. Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda nella parte legata all’uso illegittimo dell’apprendistato e alle somme rimaste prive di prova di pagamento. Ha riconosciuto un rapporto ordinario a tempo parziale per le mansioni accertate di magazziniere consegnatario, con inquadramento al 4° livello, liquidando 10.456,60 euro. Le richieste su mansioni superiori e maggiore orario sono rimaste escluse per carenza di prova. La formazione era già nel giudizio - In appello, il datore sosteneva che il Tribunale aveva attribuito un risultato estraneo alla domanda iniziale. La Corte ha respinto la censura: il ricorso dichiarava in modo espresso l’assenza di formazione e chiedeva il trattamento economico derivante...