Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Ottobre 2026
Artigiani edili e impiantisti, l’Inps rivede i limiti dimensionali
Le imprese artigiane di installazione impianti con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, se non operano in prevalenza nella costruzione di edifici, non sono soggette al limite dimensionale previsto per l’edilizia: lo chiarisce il Mess. Inps n. 3145/2026.
Con Mess. 5.10.2026 n. 3145 l’Inps interviene sui limiti dimensionali delle imprese artigiane dell’edilizia. I chiarimenti riguardano l’attribuzione del codice di autorizzazione “5G”, la posizione delle imprese impiantistiche e la gestione di più matricole intestate allo stesso datore di lavoro artigiano. La cornice normativa è l’art. 4 della L. 443/1985, che fissa il numero massimo di dipendenti oltre il quale l’impresa perde la qualifica artigiana e transita nel settore Industria. Per le costruzioni edili la lett. e) del c. 1 stabilisce la soglia di 10 dipendenti, elevabile a 14 purché le unità aggiuntive siano apprendisti; la lett. a) riserva all’impresa che non lavora in serie un tetto di 18 dipendenti, elevabile a 22 alla stessa condizione.L’Istituto conferma una lettura estensiva della nozione di costruzione edile; vi rientrano, in linea con la Circ. 24.12.1997 n. 264, anche le attività affini, di completamento e di rifinitura. Il CA “5G” spetta perciò a tutte le imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08.Fanno eccezione le imprese inquadrate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non svolgono l’attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, ricondotte alla lett. a). L’Istituto richiama la risposta a interpello 17.10.2025 n. 4 del Ministero del Lavoro, secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile grava soltanto su chi esercita in prevalenza attività edile, mentre...