La fusione societaria, regolata dall’art. 2501 e ss. c.c., si articola in fasi preparatoria, decisionale e attuativa. Comporta una successione universale con estinzione delle società fuse, continuità dei rapporti giuridici e neutralità fiscale.
Nell’ordinamento non esiste alcuna norma dalla quale possa ricavarsi in via diretta la definizione della fusione societaria, né la sua natura giuridica e funzione giuridicamente rilevante. Sono però rinvenibili degli elementi dai quali appare comunque possibile tipicizzarne la connotazione. Dall’art. 2504-bis c.c. rubricato “Effetti della fusione”, si ricava l’effetto del subentro della società incorporante o risultante dalla fusione in tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, con prosecuzione di tutti i rapporti, inclusi quelli processuali anteriori alla fusione incentrata sulla società incorporante/risultante dalla fusione. La fusione determina l’effetto, di grande rilievo anche sul piano tributario, di ridurre a unità le sfere giuridiche delle società, secondo un principio di continuità che evoca una vicenda successoria e non un trasferimento in senso tecnico.L’orientamento tornato di recente a imporsi per effetto del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 30.07.2021, n. 21970) è quello definibile come “modificativo-devolutivo-estintivo” che pur non disconoscendo alla fusione la peculiare natura di vicenda modificativa dell’originario contratto sociale, rende compatibile tale connotazione con l’effetto estintivo che l’operazione determina. Secondo tale orientamento la fusione si raccorda con un’operazione di riorganizzazione o di riconfigurazione degli assetti societari che incide...