Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Luglio 2026
Assenza a visita fiscale: il verbale non basta per il licenziamento
La Cassazione ricorda che il controllo della malattia è solo uno strumento a disposizione dell’azienda, la quale resta, comunque, il soggetto chiamato a provare l’irreperibilità del dipendente.
Il datore di lavoro che intima il licenziamento per giusta causa resta il solo soggetto chiamato a provare l’effettiva irreperibilità alla visita di controllo Inps del dipendente in malattia. L’onere della prova in capo al lavoratore non può essere invocato dall’azienda posto che si riferisce al solo diritto (o meno) di ricevere l’indennità economica Inps. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dalla Cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2.07.2026, n. 22621. Analizziamo l’argomento in dettaglio.Fatti all’origine della controversia - La questione all’esame della Suprema Corte trae origine della sentenza della Corte d’Appello di Venezia di conferma della decisione resa dal giudice di prime cure, con cui si era disposto:- l’annullamento del licenziamento per giusta causa;- la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro;- il pagamento, da parte dell’azienda, di un’indennità risarcitoria al lavoratore. A quest’ultimo era stato contestato di essersi reso irreperibile in occasione di 3 visite mediche di controllo domiciliare disposte dall’Inps durante i periodi di assenza per malattia. La Corte di Appello, nel condividere il pensiero esposto nel giudizio di primo grado, esclude la sussistenza del grave inadempimento da parte del dipendente e, con riguardo alla contestazione circa l’assenza a una delle 3 visite di controllo, ritiene che la condotta del lavoratore (tenuto conto della mancata preventiva comunicazione...