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Amministrazione del personale 25 Luglio 2026

Assenza ingiustificata, licenziato chi tace sulla detenzione

La sentenza del Tribunale di Bari 2.07.2026, n. 3057 chiarisce quando l’omessa comunicazione della custodia cautelare può rendere legittimo il licenziamento per giusta causa.

La custodia cautelare per fatti estranei al rapporto determina un’impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione e non integra, di per sé, un inadempimento disciplinare. Il rilievo disciplinare nasce dalla condotta tenuta durante l’impedimento, quando il lavoratore resta assente e lascia il datore privo di informazioni attendibili. Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso di un operaio licenziato dopo una prolungata assenza, accompagnata da comunicazioni generiche che tacevano la detenzione e i tempi presumibili di rientro.Vicenda e contestazione disciplinare - Assunto il 3.05.2024 con un contratto part-time a tempo indeterminato, il lavoratore era stato arrestato il 21.09 e sottoposto a custodia cautelare in carcere fino al 4.11. All’azienda era arrivato soltanto un certificato di malattia, inviato dalla figlia e valido fino al 6.10, seguito dall’accenno alla richiesta di alcuni mesi di aspettativa: dal 7.10 il dipendente risultava assente senza una giustificazione idonea. La contestazione disciplinare che la cooperativa gli aveva spedito al domicilio il 31.10 era tornata indietro per compiuta giacenza; il lavoratore aveva comunque risposto con un telegramma, richiamando “gravi motivi familiari” e omettendo la causa reale. Il 20.12.2024 era stato intimato il licenziamento per giusta causa.Obblighi di comunicazione del lavoratore - Qualificato il recesso come disciplinare, il giudice ha ritenuto rispettate le garanzie dell’art. 7 dello Statuto dei...

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