Il mero inadempimento degli obblighi discendenti da un uso aziendale non costituisce legittima disdetta dell'uso medesimo. È la statuizione più rilevante della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 21.07.2026, n. 23704, sul discusso tema dell'assorbimento del superminimo individuale ad personam, ossia dell'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari e del rapporto con gli usi aziendali. La pronuncia in parola richiama una consolidata giurisprudenza, soffermandosi in particolare su un delicato aspetto: quello dei limiti al recesso datoriale.Un datore di lavoro che reiteratamente, nei confronti della generalità dei propri dipendenti, non ha assorbito il superminimo in occasione degli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo può revocare l'uso aziendale? In caso affermativo, con quali modalità? È sufficiente il mero assorbimento del superminimo individuale, o è necessario procedere diversamente? Le risposte ai quesiti giungono dalla Cassazione, con la citata sentenza. A integrare l'uso aziendale, ricorda la Cassazione, è la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti (Cass., Sez. Un., n. 26107/2007). Aderendo a conforme giurisprudenza, la Suprema Corte conferma la possibilità per il datore di lavoro di revocare l’uso aziendale: quale fonte sociale che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un...