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Diritto del lavoro e legislazione sociale 12 Giugno 2026

Assunzioni: agevolazioni da restituire se si licenzia

Il legislatore impone al datore di lavoro che vuole fruire degli incentivi contributivi di garantire che le nuove assunzioni rispondano a reali esigenze aziendali e che gli incrementi dell’occupazione siano concreti. E se si licenzia?

Tra le condizioni ostative al riconoscimento degli incentivi alle assunzioni figura anche il licenziamento del lavoratore. I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione alle riduzioni di organico, onde evitare di restituire all'Inps le agevolazioni contributive indebitamente ricevute.Innanzitutto, in base ai principi generali di cui all'art. 31, c. 1, lett. d) D.Lgs. 150/2015, non si ha diritto al riconoscimento degli esoneri contributivi qualora i lavoratori siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Il legislatore vuole, in pratica, garantire che le agevolazioni contributive siano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da effettive esigenze e non finalizzate all’esclusivo godimento degli incentivi. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma fa riferimento alle ipotesi in cui le diverse società presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare ed attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo personale (Cass. n. 9662/2019). Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ha statuito la Cassazione, sono qualcosa di...

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